COME NASCE L'ASSOCIAZIONE
COME OPERA L'ASSOCIAZIONE
OBBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
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TITOLO 1° DENOMINAZIONE E SCOPI


Art. 1

- È costituita un'Associazione denominata "Centro di Ascolto Il Delfino".
Art. 2
- Essa ha sede in La Maddalena, via Antonio Alibertini n°1, e svolge la sua attività nell'ambito della regione Sardegna.
Art. 3
- La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 4
- L'Associazione ha lo scopo di:
a) creare un Centro di Ascolto, luogo di accoglienza, di confronto, per tutti coloro che vivono situazioni di disagio, difficoltà o emarginazione a motivo della loro condizione sociale, fisica o di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche;
b) istituire un "centro studi". Punto di osservazione del territorio, strumento di ricerca e di studio delle cause del disagio della persona, risposta di intervento;
c) operare nel campo della prevenzione e della informazione attraverso il dialogo aperto e il confronto con le fonti educative quali la famiglia, la scuola, le istituzioni pubbliche civili e religiose, le associazioni che operano nel campo del volontariato;
d) formare operatori volontari, che operino nel campo delle devianze sociali, in modo particolare con gli strati sociali "a rischio", privati non solo di beni materiali, ma di diritti umani, di cittadinanza, di cultura e di relazione;
e) promuovere nel territorio una lotta contro ogni forma di dipendenza che impedisce all'uomo il libero e autonomo sviluppo della propria personalità.
Art. 5
- L'Associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro.

TITOLO 2° SOCI - PATRIMONIO

Art. 6
- L'Associazione è aperta a tutti coloro che liberamente desiderano aderire per condividere a suoi stessi scopi e le proprie finalità. Fanno parte dell'Associazione le persone fisiche o istituzioni pubbliche e private di qualsiasi natura senza discriminazioni di ordine religioso, politico ideologico e stato sociale. L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda degli interessati. L'adesione comporta l'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nei regolamenti previsti nel successivo Art. 15.
I soci si distinguono in:
a) Soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono agli scopi e allo spirito dell'Associazione, partecipando concretamente alla vita ed alle attività dell'Associazione stessa;
c) Soci straordinari: quanti sostengono l'Associazione e le sue finalità indirettamente, con donazioni, sostegni morali e materiali. La qualità di socio si perde in caso decesso, dimissioni scritte o di esclusione. Il socio può essere escluso:
a) per inosservanza delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti, previsti dal successivo Art. 15, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) per indegnità;
c) per avere danneggiato materialmente o moralmente l'Associazione; L'esclusione del socio avverrà su delibera del Comitato Esecutivo.
Art. 7
- I soci sono tenuti a prestare un'opera volontaria e gratuita a favore dell'Associazione e a sostenere le sue finalità e programmi con contributi personali per quota annuale. Il pagamento della quota annuale potrà essere prorogato con delibera del Comitato Esecutivo in circostanze di particolari necessità.
Art. 8
- L'Associazione possiede un proprio patrimonio, formato dalle quote dei soci, eventuali sostegni di enti pubblici privati, donazioni e lasciti di beni mobili e immobili.
Art. 9
- Il patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per l'attuazione delle finalità dell'Associazione.

TITOLO 3° ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10
- Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Comitato Esecutivo;
c) i collaboratori;
d) il Presidente.
Art. 11
- L'assemblea generale:
a) rappresenta i soci, e le sue decisioni in conformità con lo Statuto obbligano tutti gli iscritti all'Associazione;
b) è costituita dai soci effettivi e cioè dai Soci fondatori e dai Soci ordinari. Per le Istituzioni interviene il rappresentante legale;
c) si riunisce ogni qualvolta viene convocata dal Comitato Esecutivo, oppure per iniziativa di almeno 1/10 (un decimo) dei soci effettivi. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La sua convocazione è valida se composta dalla metà più uno dei soci aventi diritto di voto, per quanto concerne la prima convocazione, oppure da qualsiasi numero di presenze, in seconda convocazione. All'assemblea l'associato può farsi rappresentare da un altro membro munito di una delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e non può farsi rappresentare da terzi. L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà dei presenti. Ogni socio effettivo dell'associazione ha diritto ad un unico voto.
d) elegge i membri del Comitato Esecutivo;
e) approva le modifiche dello statuto proposte dal Comitato Esecutivo;
f) approva il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, presentati dal presidente.
Art. 12
- I collaboratori:
a) collaborano con il Comitato Esecutivo per la realizzazione dei piani e progetti dell'Associazione;
b) sono scelti liberamente dal Comitato Esecutivo e prestano la loro attività gratuitamente.
Art. 13
- Il Comitato Esecutivo è l'organo direttivo e amministrativo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna, ad eccezione delle materie che per legge siano riservate alle competenze dell'Assemblea. Il Comitato Esecutivo è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea. Il primo Comitato Esecutivo è eletto con l'atto costitutivo dai Soci fondatori. Il Comitato Esecutivo nomina nel suo seno un Presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Il Comitato Esecutivo dura in carica un triennio. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione anche in sede di giudizio e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo. Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art. 14
- Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno due volte l'anno.
Art. 15
- Il Comitato Esecutivo:
a) redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
b) approva le variazioni al bilancio nonché tutte le operazioni previste dal regolamento amministrativo contabile;
c) predispone la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
d) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea tenendo conto delle condizioni che rendono possibile la partecipazione del maggior numero di soci;
e) fissa l'ammontare della quota sociale per l'anno successivo;
f) delibera su tutti gli argomenti inerenti la vita dell'Associazione avendo come unico limite la volontà dei soci emersa dalle proposte approvate in Assemblea;
g) delibera su tutte le entrate e le uscite relative al movimento amministrativo dell'Associazione;
h) ratifica ove necessario l'operato del Presidente;
i) provvede all'accettazione, alla cancellazione e ad ogni forma di sanzione nei confronti dei soci;
l) autorizza il Presidente a stare in giudizio in caso di controversie contro terzi;
m) predispone tutti i regolamenti che ritiene opportuno emanare per disciplinare le varie forme di vita dell'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente. Delle riunioni del Comitato verrà redatto un verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.
Art. 16
- Le cariche sociali sono gratuite e hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate.
Art. 17
- In caso di scioglimento dell'Associazione il Comitato Esecutivo determina la destinazione del patrimonio, eccetto per quanto acquistato a titolo personale dai soci e posto al servizio dell'Associazione.
Art. 18
- Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge.


 

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