
TITOLO 1° DENOMINAZIONE E SCOPI
Art. 1
- È costituita un'Associazione denominata "Centro di Ascolto Il
Delfino".
Art. 2
- Essa ha sede in La Maddalena, via Antonio Alibertini n°1, e
svolge la sua attività nell'ambito della regione Sardegna.
Art. 3
- La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 4
- L'Associazione ha lo scopo di:
a) creare un Centro di Ascolto, luogo di accoglienza, di confronto,
per tutti coloro che vivono situazioni di disagio, difficoltà
o emarginazione a motivo della loro condizione sociale, fisica
o di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche;
b) istituire un "centro studi". Punto di osservazione del territorio,
strumento di ricerca e di studio delle cause del disagio della
persona, risposta di intervento;
c) operare nel campo della prevenzione e della informazione attraverso
il dialogo aperto e il confronto con le fonti educative quali
la famiglia, la scuola, le istituzioni pubbliche civili e religiose,
le associazioni che operano nel campo del volontariato;
d) formare operatori volontari, che operino nel campo delle devianze
sociali, in modo particolare con gli strati sociali "a rischio",
privati non solo di beni materiali, ma di diritti umani, di cittadinanza,
di cultura e di relazione;
e) promuovere nel territorio una lotta contro ogni forma di dipendenza
che impedisce all'uomo il libero e autonomo sviluppo della propria
personalità.
Art. 5
- L'Associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro.
TITOLO 2° SOCI - PATRIMONIO
Art. 6
- L'Associazione è aperta a tutti coloro che liberamente desiderano
aderire per condividere a suoi stessi scopi e le proprie finalità.
Fanno parte dell'Associazione le persone fisiche o istituzioni
pubbliche e private di qualsiasi natura senza discriminazioni
di ordine religioso, politico ideologico e stato sociale. L'ammissione
dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda degli
interessati. L'adesione comporta l'accettazione incondizionata
delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto
e nei regolamenti previsti nel successivo Art. 15.
I soci si distinguono in:
a) Soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono agli scopi e allo spirito
dell'Associazione, partecipando concretamente alla vita ed alle
attività dell'Associazione stessa;
c) Soci straordinari: quanti sostengono l'Associazione e le sue
finalità indirettamente, con donazioni, sostegni morali e materiali.
La qualità di socio si perde in caso decesso, dimissioni scritte
o di esclusione. Il socio può essere escluso:
a) per inosservanza delle norme contenute nello statuto e nei
regolamenti, previsti dal successivo Art. 15, nonché delle deliberazioni
adottate dagli organi dell'Associazione;
b) per indegnità;
c) per avere danneggiato materialmente o moralmente l'Associazione;
L'esclusione del socio avverrà su delibera del Comitato Esecutivo.
Art. 7
- I soci sono tenuti a prestare un'opera volontaria e gratuita
a favore dell'Associazione e a sostenere le sue finalità e programmi
con contributi personali per quota annuale. Il pagamento della
quota annuale potrà essere prorogato con delibera del Comitato
Esecutivo in circostanze di particolari necessità.
Art. 8
- L'Associazione possiede un proprio patrimonio, formato dalle
quote dei soci, eventuali sostegni di enti pubblici privati, donazioni
e lasciti di beni mobili e immobili.
Art. 9
- Il patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per l'attuazione
delle finalità dell'Associazione.
TITOLO 3° ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10
- Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Comitato Esecutivo;
c) i collaboratori;
d) il Presidente.
Art. 11
- L'assemblea generale:
a) rappresenta i soci, e le sue decisioni in conformità con lo
Statuto obbligano tutti gli iscritti all'Associazione;
b) è costituita dai soci effettivi e cioè dai Soci fondatori e
dai Soci ordinari. Per le Istituzioni interviene il rappresentante
legale;
c) si riunisce ogni qualvolta viene convocata dal Comitato Esecutivo,
oppure per iniziativa di almeno 1/10 (un decimo) dei soci effettivi.
La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno,
almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
La sua convocazione è valida se composta dalla metà più uno dei
soci aventi diritto di voto, per quanto concerne la prima convocazione,
oppure da qualsiasi numero di presenze, in seconda convocazione.
All'assemblea l'associato può farsi rappresentare da un altro
membro munito di una delega scritta che può essere rilasciata
anche in calce all'avviso di convocazione e non può farsi rappresentare
da terzi. L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci
che rappresentano più della metà dei presenti. Ogni socio effettivo
dell'associazione ha diritto ad un unico voto.
d) elegge i membri del Comitato Esecutivo;
e) approva le modifiche dello statuto proposte dal Comitato Esecutivo;
f) approva il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, presentati
dal presidente.
Art. 12
- I collaboratori:
a) collaborano con il Comitato Esecutivo per la realizzazione
dei piani e progetti dell'Associazione;
b) sono scelti liberamente dal Comitato Esecutivo e prestano la
loro attività gratuitamente.
Art. 13
- Il Comitato Esecutivo è l'organo direttivo e amministrativo
dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione
alcuna, ad eccezione delle materie che per legge siano riservate
alle competenze dell'Assemblea. Il Comitato Esecutivo è formato
da cinque membri eletti dall'Assemblea. Il primo Comitato Esecutivo
è eletto con l'atto costitutivo dai Soci fondatori. Il Comitato
Esecutivo nomina nel suo seno un Presidente, un vicepresidente,
un segretario e un tesoriere. Il Comitato Esecutivo dura in carica
un triennio. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione anche
in sede di giudizio e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo.
Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso
di impedimento.
Art. 14
- Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga
necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo
dei consiglieri e comunque almeno due volte l'anno.
Art. 15
- Il Comitato Esecutivo:
a) redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
b) approva le variazioni al bilancio nonché tutte le operazioni
previste dal regolamento amministrativo contabile;
c) predispone la relazione morale e finanziaria da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea generale;
d) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea tenendo
conto delle condizioni che rendono possibile la partecipazione
del maggior numero di soci;
e) fissa l'ammontare della quota sociale per l'anno successivo;
f) delibera su tutti gli argomenti inerenti la vita dell'Associazione
avendo come unico limite la volontà dei soci emersa dalle proposte
approvate in Assemblea;
g) delibera su tutte le entrate e le uscite relative al movimento
amministrativo dell'Associazione;
h) ratifica ove necessario l'operato del Presidente;
i) provvede all'accettazione, alla cancellazione e ad ogni forma
di sanzione nei confronti dei soci;
l) autorizza il Presidente a stare in giudizio in caso di controversie
contro terzi;
m) predispone tutti i regolamenti che ritiene opportuno emanare
per disciplinare le varie forme di vita dell'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole
dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente.
Delle riunioni del Comitato verrà redatto un verbale sottoscritto
da chi presiede e dal segretario.
Art. 16
- Le cariche sociali sono gratuite e hanno la durata di tre anni,
e possono essere riconfermate.
Art. 17
- In caso di scioglimento dell'Associazione il Comitato Esecutivo
determina la destinazione del patrimonio, eccetto per quanto acquistato
a titolo personale dai soci e posto al servizio dell'Associazione.
Art. 18
- Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme
di legge.
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